News A.T.A.
Secondo quanto previsto dall’art. 55, c. 2, del D. Lgs 165/01, come modificato dall’art. 68 del D. L.gs 150/09, si dispone la pubblicazione sul sito di questa Istituzione scolastica del Codice
Disciplinare per il personale del comparto scuola – D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (GU n.129 del 4-6-2013). La pubblicazione equivale ad ogni effetto alla affissione all’albo delle sedi di lavoro.
Sono pubblicati sul sito nell’area “codice disciplinare” i seguenti documenti:
• D. L.gs 150/09 – stralcio: Capo V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici;
• CCNL vigente – stralcio: Capo IX Norme disciplinari personale ATA;
• ALLEGATO 1 al CCNL: schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali;
• ALLEGATO 2 al CCNL: codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
• D. Lgs. N. 297/94 – stralcio: Capo IV – Disciplina personale docente
• CM 88 dell’8 novembre 2010: applicazione DLgs 150 al personale della scuola
– allegato 1 (per tutto il personale);
– allegato 2 (personale ATA);
– allegato 3 (personale docente).
SI COMUNICA CHE LE GRADUATORIE DI TERZA FASCIA PERSONALE A.T.A.
SONO PUBBLICATE NELLA SEZIONE ATTI IN PUBBLICAZIONE.
Come già comunicato con circ. n. 107/DS si ricorda che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.
Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi a prestare servizio nell’edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, , al personale espressamente incaricato della verifica, unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.